Prot. 0003556/E Bari, lì 5 novembre 2021
Al personale docente e ATA
p.c. Ai Genitori e agli Alunni
Al sito web istituzionale
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale a oltranza proclamato dalle ore 00.01 dell’1° novembre alle ore 23.59 del 15 novembre 2021 dall’Associazione Sindacale F.I.S.I. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10. (rif. Nota prot. AOOGABMI 47475 del 3 novembre 2021)
L’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione con la nota prot. n. 47475 del 3 novembre 2021, che ad ogni buon fine si allega e si richiama, ha comunicato che l’Associazione Sindacale F.I.S.I. – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali – ha proclamato la proroga dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre 2021 fino alle 23.59 del 15 novembre 2021.
Ciò premesso, poiché, l’azione di sciopero sopraindicata interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione”, di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, e alle norme pattizie definite ai sensi dell’articolo 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.
L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021, all’art. 3 c. 4 recita testualmente: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, i dirigenti scolastici riportano nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma”.
Si comunica che, in data odierna con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall’1 al 15 novembre, proclamato dal FISI in data 29 ottobre 2021, affermando che:
– per la durata complessiva dell’astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassa-zione n.24653 del 3 dicembre 2015);
– l’azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
– trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell’art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
– conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.
La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Antonietta Scurani
(documento firmato digitalmente)
FIRMATO_SCIOPERO_1_ 15 novembre_ 2021 e sua RETTIFICA
Nota-USR-prot.-n.-13055-del-5-11-2021
m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0035634.05-11-2021