Comunicazione n. 41
Ai Genitori e agli Alunni
Al Personale docente
Al sito web istituzionale
Certificati medici per la riammissione a scuola al termine del periodo di malattia
A seguito di numerose richieste di chiarimenti in merito all’oggetto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, anche sulla scorta della Nota della Regione Puglia, prot. n. 6441 del 29/09/2022, che si allega.
In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero delI’Istruzione, a partire dall’01/04/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”, in base al quale non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica.
In virtù di quanto previsto dal richiamato art. 28 della Legge regionale n. 35/2020, la previsione di cui all’art. 42, c. 6 del DPR 1518/1967, ossia l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di durata superiore ai cinque giorni e rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
- i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica
- i certificati siano da presentare in altre regioni.
Si precisa che il disposto normativo di cui sopra non fa distinzione tra i livelli del sistema educativo e dell’istruzione, pertanto si applica a tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
Rimane comunque opportuno per il benessere del bambino e della comunità scolastica stessa farlo rientrare quando è completamente guarito.
Bari, lì 03/10/2022
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Giuliana Deflorio
Allegato:
– Nota Regione Puglia prot. n. 6441 del 29/09/2022