Prot. n. 4500/VI.9 Bari, lì 08/11/2022
Al Personale docente e ATA
Al Direttore SGA
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’istituto
Direttiva sulla vigilanza
La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività.
La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai Codici dello Stato italiano.
Una copia cartacea della presente circolare va affissa all’albo cartaceo di ciascun plesso.
RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE
L’obbligo della vigilanza ha, per i docenti e per i collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.02.1994, n. 1623) quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Alla Dirigente scolastica, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici (artt. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. Spetta al Direttore SGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico.
Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo, e per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d’Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, ad es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, in mancanza del docente della classe.
I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.
Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola, tutti devono rispettarle: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e progettuali devono svolgersi in condizioni di sicurezza.
Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire, o a limitare il più possibile, il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del DPR n. 3/1957; art. 61 della Legge n. 312/1980): l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del RD 965/1924) e durante l’uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino all’interno dello spazio cortilivo antistante la scuola.
Il docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l’aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l’intera classe. La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Nelle citate ipotesi di responsabilità, il docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.04.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un collaboratore scolastico nell’azione di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l’alternanza dei docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.
VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO ALL’AULA
Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che i docenti sono tenuti a essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI
Il criterio generale da seguire al cambio dell’ora è quello della massima tempestività.
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze.
I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.
Il docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da chi non ha urgenza di recarsi in altra classe.
L’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula in attesa del docente dell’ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO
Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell’intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell’aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell’intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone.
I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.
Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai docenti unitamente ai collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività ricreative.
USCITA DALLA CLASSE
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.
Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del docente o del personale responsabile dell’attività. L’eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.
Si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come ad es. fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.
È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall’aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.
Durante l’orario scolastico, per validi motivi personali secondo le disposizioni del regolamento, gli alunni minorenni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato anche se autorizzati dai genitori all’uscita autonoma.
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI
Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio scolastico sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.
Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l’uscita dell’edificio.
Gli alunni devono essere accompagnati e prelevati dai genitori al cancello o al portone della scuola. I docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado accompagnano gli alunni fino alla porta d’uscita e li consegnano esclusivamente ai genitori o a persona delegata maggiorenne. I docenti di scuola secondaria di I grado sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se lo stesso è in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori come previsto ai sensi dell’art. 19-bis del DL n. 148 del 16.10.2017 convertito in Legge con le modifiche riportate in allegato alla L. n. 172 del 04.12.2017.
VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA – PALESTRA – LABORATORI
Durante il tragitto aula – palestra – laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Ed. Fisica e a un collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal DSGA.
È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando per iscritto tempestivamente alla dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente alla Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.
VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
La vigilanza sugli alunni con disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni e impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i docenti, in particolare dal docente di sostegno o dall’educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO
Durante le ore di lezione il cancello di entrata o il portone della scuola rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D. Lgs. 81/2008 vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell’Istituto.
Gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.
È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori.
Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24: i docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.
Si rammentano le indicazioni contenute nelle note ministeriali prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 e prot. n. 2059 del 14 marzo 2016, trasmesse in data 29/03/2016 con la circolare n. 151.
I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.
In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:
– la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose
– tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata
– in caso estremo, il rientro anticipato.
In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (possibilmente un docente di sostegno) fino a due alunni disabili.
PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI EMERGENZA DA ATTIVARE
IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE DEGLI ALUNNI
In caso di infortuni o malori degli allievi durante l’ora di lezione o durante l’intervallo, si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. 81/2008 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell’accaduto.
Malore/Incidente di un allievo durante l’ora di lezione o durante l’intervallo: il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:
- Valutata la gravità dell’accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigente o i collaboratori e/o l’Ufficio alunni, e informa immediatamente la famiglia dell’infortunato.
- Per i primi soccorsi richiede l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono gli addetti al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il “118”.
- Il Docente è tenuto a segnalare l’accaduto all’Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull’apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del Docente.
VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO
In caso di Sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27/01/1982).
Il presente Regolamento integra il Regolamento d’Istituto.
Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuliana Deflorio
(documento firmato digitalmente)
FIRMATO_6_DISP_Direttiva sulla vigilanza